Nuovo regime fiscale, dal prossimo 1° gennaio, per i raccoglitori occasionali di tartufi, non identificati ai fini Iva. L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 123/e del 28 dicembre 2016 ha ricordato come sui compensi loro dai raccoglitori occasionali di tartufi corrisposti per le cessioni di tali beni, i sostituti d’imposta dovranno operare una ritenuta d’acconto che andrà versata con il codice tributo “1040”, da esporre, nella sezione “Erario” dell’F24, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”. Inoltre, nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” del modello, dovranno essere inseriti, rispettivamente, il mese e l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nei formati “00MM” (il primo) e “AAAA” (il secondo).
Sempre in merito al trattamento fiscale dei raccoglitori di tartufi, sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 28 luglio 2016, è stata pubblicata la Legge 122/2016 cd. Legge europea 2015-2016 contenente alcune modifiche tributarie che l'Italia deve seguire, tra le quali:
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