Le sanzioni amministrative irrogate per le violazioni in materia di lavoro non rientrano nella “rottamazione” delle cartelle esattoriali prevista dall’articolo 6 del decreto fiscale (DL 193/2016) collegato alla legge di stabilità 2017.
Possono invece essere “condonate” con la definizione agevolata, le somme aggiuntive dovute in caso di omissione o evasione dei versamenti dei contributi previdenziali (art.116 comma 8 L. 388/2000)
In particolare il decreto fiscale all’articolo 6, comma 10, lettera d) stabilisce che sono esclusi dalla definizione agevolata (rottamazione) delle cartelle esattoriali «le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna». Si tratta delle violazioni accertate dagli ispettori del lavoro in materia di (orari di lavoro, riposi giornalieri e settimanali, ferie, prospetti paga, assunzioni, licenziamenti) e per le quali è prevista una procedura sanzionatoria ridotta .Se tale sanzione non viene pagata viene emessa una ingiunzione al pagamento della sanzione, che diviene esecutiva dopo 30 giorni . La conseguente cartella esattoriale non puo essere “rottamata”.
Malgrado la formulazione poco chiara del testo dell'aritcolo, a seguito dell'introduzione di un nuovo comma in sede di conversione del decreto in legge . viene dunque ribadito che sono escluse dalla “rottamazione” le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi ai premi e contributi previdenziali, ossia tutte le cartelle relative a ordinanze per violazioni amministrative o penali riguardanti anche le maxi sanzioni sul lavoro nero.
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