L'Agenzia delle Entrate chiarisce, con Risoluzione del 22 dicembre 2016 n. 119, che i costi sostenuti per test e prove di laboratorio commissionati a terzi sono qualificati come attività di ricerca e sviluppo per le quali spetta un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese documentabili.
L’articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9), come novellato dall’articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito l’articolo 3), riconosce un credito di imposta a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 e fino a quello in corso al 31/12/2019. Tale agevolazione spetta in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
La misura del credito è elevata al 50% per le spese relative all’assunzione di personale altamente qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca c.d. extra-muros (contratti stipulati con Università, enti di ricerca ed altre imprese, comprese le start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179).
Con decreto del Ministro delle Finanze, emanato di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, del 27 maggio 2015 sono state dettate disposizioni di attuazione della normativa in esame.
Per quanto riguarda invece la corretta classificazione dei relativi costi, si ritiene - condividendo l’orientamento espresso dal MiSE - che i medesimi “siano assimilabili alle esternalizzazioni ‘extra muros’ di cui all’articolo 3, c. 6, lett. c), del citato decreto-legge”, ovvero alle attività di ricerca commissionate a terzi per le quali spetta un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese documentabili.
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