News Pubblicata il 23/12/2016

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Legge di stabilità 2017: si amplia il welfare aziendale

La legge di stabilità innalza i limiti entro i quali si applica la defiscalizzazione dei premi di risultato e l'esenzione totale per i servizi di welfare aziendale



Nella  Legge di Bilancio,  pubblicata in Gazzetta ufficiale ieri 22 dicembre 2016, i commi da 160 a 162  sono dedicati  alla defiscalizzazione dei  sistemi di welfare aziendale e ai benefit aziendali ,  introdotta  dalla legge di stabilità dell'anno scorso L. 208/2015. L'indirizzo del legislatore sembra quello di incentivare, in questo modo,  la contrattazione di secondo livello , territoriale e aziendale. Specifiche misure  (art.1, commi da 160 a 162) sono infatti volte ad agevolare fiscalmente :

In particolare, il comma 160 reca, in primo luogo, alcune modifiche alla disciplina tributaria specifica per gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. In particolare  viene ampliata la possibilità di godere della detassazione con aliquota al 10%  sui premi di produttività  con il tetto di reddito nell'anno precedente che passa da 50mila a 80 mila euro, e ad essere agevolati saranno i premi fino a 3000 euro in luogo di 2500  incrementabile anche a 4000 euro in caso di aziende che precedano forme partecipative dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro .

In secondo luogo, lo stesso  comma 160  prevede che in caso di  trasformazione del premio  di produttività in denaro  in  benefits aziendali come auto ad uso promiscuo, alloggi, prestiti, servizi di trasporto ferroviario, con esclusione dei buoni pasto, la difiscalizzazione non è soggetta ai predetti  limiti  

Sempre in tema di welfare aziendale, i commi 161 e 162 concernono l'esclusione di alcune fattispecie dalla base imponibile IRPEF del lavoratore dipendente. Infatti, il comma 162 pone una norma di interpretazione autentica - avente, quindi, effetto retroattivo - relativa alla nozione, ai fini dell'esenzione dall'IRPEF, delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro, alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti ed ai familiari per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Si chiarisce che rientrano in tale nozione anche le opere ed i servizi riconosciuti dal datore in conformità a disposizioni di contratti di lavoro nazionali o territoriali (oltre che di contratti aziendali) ovvero di accordo interconfederale.

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Fonte: Fisco e Tasse



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