Nella Legge di Bilancio, pubblicata in Gazzetta ufficiale ieri 22 dicembre 2016, i commi da 160 a 162 sono dedicati alla defiscalizzazione dei sistemi di welfare aziendale e ai benefit aziendali , introdotta dalla legge di stabilità dell'anno scorso L. 208/2015. L'indirizzo del legislatore sembra quello di incentivare, in questo modo, la contrattazione di secondo livello , territoriale e aziendale. Specifiche misure (art.1, commi da 160 a 162) sono infatti volte ad agevolare fiscalmente :
In particolare, il comma 160 reca, in primo luogo, alcune modifiche alla disciplina tributaria specifica per gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. In particolare viene ampliata la possibilità di godere della detassazione con aliquota al 10% sui premi di produttività con il tetto di reddito nell'anno precedente che passa da 50mila a 80 mila euro, e ad essere agevolati saranno i premi fino a 3000 euro in luogo di 2500 incrementabile anche a 4000 euro in caso di aziende che precedano forme partecipative dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro .
In secondo luogo, lo stesso comma 160 prevede che in caso di trasformazione del premio di produttività in denaro in benefits aziendali come auto ad uso promiscuo, alloggi, prestiti, servizi di trasporto ferroviario, con esclusione dei buoni pasto, la difiscalizzazione non è soggetta ai predetti limiti
Sempre in tema di welfare aziendale, i commi 161 e 162 concernono l'esclusione di alcune fattispecie dalla base imponibile IRPEF del lavoratore dipendente. Infatti, il comma 162 pone una norma di interpretazione autentica - avente, quindi, effetto retroattivo - relativa alla nozione, ai fini dell'esenzione dall'IRPEF, delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro, alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti ed ai familiari per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Si chiarisce che rientrano in tale nozione anche le opere ed i servizi riconosciuti dal datore in conformità a disposizioni di contratti di lavoro nazionali o territoriali (oltre che di contratti aziendali) ovvero di accordo interconfederale.
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