Per le dichiarazioni precompilate 2017 (sia 730 che Unico) gli amministratori di condominio e le università devono inviare i dati entro il 28 febbraio 2017.
Le nuove istruzioni per l'invio di alcune informazioni utili alla gestione degli oneri detraibili nelle dichiarazioni precompilate 2017 sono state predisposte dal decreto del 1° dicembre scorso del Mef e pubblicate sulla «Gazzetta Ufficiale» n.296 di ieri. Le nuove comunicazioni riguardano le detrazioni Irpef per le spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria e le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, cioè oneri piuttosto diffusi. L’obbligo di invio delle nuove informazioni utili alla precompilata riguarderà già i dati 2016 utili alla predisposizione della prossima dichiarazione precompilata. Le modalita' tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Come indicato all'articolo 1 del Decreto MEF del 01.12.2016 ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi al 2016, i soggetti che erogano rimborsi relativi alle spese universitarie entro il 28 febbraio di ciascun anno, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, con riferimento a ciascuno studente, una comunicazione contenente i dati dei rimborsi erogati nell'anno precedente, con l'indicazione dell'anno nel quale e' stata sostenuta la spesa rimborsata.
Non devono essere indicati nella comunicazione di cui sopra:
a) i rimborsi contenuti nella certificazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
b) i rimborsi trasmessi dalle universita' ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2016.
Il secondo articolo del decreto MEF riguarda la trasmissione telematica dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. In particolare viene previsto che ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi al 2016, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonche' con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini.
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