La legge di stabilità 2017, integra la disciplina della sottoscrizione dell’atto costitutivo di start-up innovative, prevedendo che esso possa essere sottoscritto oltre che con firma digitale anche con firma elettronica avanzata autenticata. In particolare, il comma 65 dell'articolo unico, introduce questa possibilità così che l'atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative possono essere redatti:
L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.
Già attualmente, l'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui alla firma digitale.
Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale.
Si ricorda che prima dell'entrata in vigore della Legge di stabilità 2017 l'atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative potevano essere redatti per atto pubblico o per atto sottoscritto con firma digitale, sulla base delle modalità previste all'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale (CAD).
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