Regime di esenzione per i piani individuali di risparmio (PIR) e dei capital gain relativi costituiti da
percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, derivanti dagli investimenti effettuati in piani di risparmio a lungo termine.
Il regime di esenzione viene previsto ai commi 100-114 dell'articolo unico della Legge di Bilancio 2017, che disciplina per l'esenzione dei redditi provenienti da PIR.
I piani individuali di risparmio (c.d. PIR) per beneficiare dell’esenzione
Gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno 5 anni. In caso di cessione prima dei 5 anni i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento del piano sono soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie.
Le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive eventualmente applicate e non dovute, fanno sorgere in capo al titolare del piano il diritto a ricevere una somma corrispondente.
Le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi realizzati mediante
sono deducibili dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle operazioni successive poste in essere nell’ambito del piano stesso sottoposte a tassazione.
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