L’Ispettorato nazionale del lavoro, con lettera circolare n. 1 del 1° dicembre 2016, ha fornito precisazioni in merito al trattamento fiscale e previdenziale dei compensi erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche. che come noto godono di una normativa speciale, volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico .
Sulla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro in questo ambito , la circolare si ricorda che le indennità erogate ai collaboratori delle associzioni e società sportive possono essere ricondotte ai fini fiscali tra i redditi diversi solo se :
− l’associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal Coni attraverso l’iscrizione nel registro delle società sportive;
− il soggetto percettore svolga mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni. Il documento riconda ancora che " in tale ambito rientrano non solo le prestazioni rese per la partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive, ma anche tutte quelle relative allo svolgimento delle attività dilettantistiche di formazione, di didattica, di preparazione e di assistenza . Su tale argomento è intervenuta anche l’Agenzia delle entrate la quale ha chiarito che in questa tipologia possono essere ricompresi i compensi erogati ai soggetti che svolgono attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica, ossia di soggetti che non svolgono una attività durante la manifestazione, ma rendono le prestazioni indicate a prescindere dalla realizzazione dell’attività sportiva . "
In quest'ottica le qualifiche che i soggetti possono aver acquisito attraverso specifici corsi di formazione promossi dalle singole federazioni e/o la conseguente iscrizione in albi speciali delle Federazioni stesse o del Coni, come formatori non si possono considerare elementi tali da qualificare invece come redditi professionali da lavoro autonomo i compensi percepiti da tali soggetti.
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