La nuova comunicazione preventiva di distacco dei lavoratori in Italia da parte delle aziende con sede nella UE va in vigore dal prossimo 26 dicembre . La norma del cosiddetto distacco transnazionale era contenuta nel Dlgs 136/2016 ed è stata poi regolata dal Ministero del lavoro con Dm del 10 agosto 2016.
L'adempimento a carico dei datori di lavoro che inviano lavoratori in sedi distaccate della stessa azienda o in aziende delle stesso gruppo Italia (la norma riguarda anche le agenzie di somministrazione) consiste nell'invio telematico del modello «Uni_Distacco_Ue» nella giornata precedente l'inizio del distacco stesso.
La comunicazione preventiva può riguardare anche piu lavoratori e deve contenere:
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i dati identificativi dell'azienda distaccante;
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i dati anagrafici dei lavoratori coinvolti;
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la data di inizio, di fine e la durata del distacco;
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il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa ;
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i dati identificativi del soggetto distaccatario;
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la tipologia dei servizi e le generalità dei referenti dell’azienda distaccante.
La comunicazione puo essere annullata nel corso delle 24 ore o modificata parzialmente entro 5 giorni successivi all'inizio del distacco
Il datore di lavoro UE è tenuto inoltre a :
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nominare un proprio referente in Italia con poteri di rappresentanza in materia di contrattazione di secondo livello e incaricato di inviare e ricevere atti e documenti (in mancanza, come sede del distaccante vale la sede legale dell’impresa distaccataria).
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conservare il contratto di lavoro , i cedolini paga con l’orario di lavoro giornaliero e la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni, per tutto il periodo del distacco e per due anni dopo la cessazione.
Le sanzioni in caso di infrazione prevedono:
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in caso di distacco fittizio, una sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni addetto e per ogni giornata di occupazione non inferiore a 5milaeuro e non superiore a 50mila euro. .
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Per la violazione degli obblighi di comunicazione preventiva si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato.
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Per quanto riguarda, invece, gli obblighi di conservazione della documentazione prevista si applica una sanzione amministrativa da 500 a 3mila euro per ogni lavoratore interessato. Infine, in caso di mancata nomina del referente incaricato, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2mila a 6mila euro.
Le sanzioni, indicate dall’articolo 10 del Dlgs 136, non possono complessivamente superare i 150mila euro.