L'articolo 5 del decreto legge 193, approvato dal Senato il 24 novembre 2016, ha chiarito che anche le dichiarazioni IVA possono essere integrate per correggere errori od omissioni, fino a che i termini per l’accertamento non sono prescritti. In particolare possono essere corretti errori/omissioni:
L'eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrative:
Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di una minore eccedenza detraibile. La presentazione delle dichiarazioni integrative proroga i termini per l’accertamento che decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, ma solo relativamente agli elementi oggetto di integrazione.
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