Con la sentenza della Cassazione n. 47239 del 10 novembre 2016 (terza sezione penale) è stato chiarito che l’amministratore di diritto è un mero prestanome, che concorre nel reato a titolo di corresponsabilità per omesso impedimento dell’evento, ma per taluni reati societari il responsabile è l'amministratore di fatto.
Il giudizio è iniziato con il ricorso avverso l’omesso versamento dell’Iva contestato a una società. In primo grado è stato ritenuto che il reato di omesso versamento dell’Iva fosse stato correttamente contestato all’amministratore di fatto della società dal momento che intratteneva in concreto i rapporti commerciali con le altre aziende, con i clienti e i fornitori e amministrava lui l'impresa. L'imputato proponeva ricorso in appello, ma i giudici di secondo grado confermavano la sentenza.
L’imputato proponeva infine ricorso per cassazione, eccependo anche la nullità della sentenza, in quanto il responsabile del delitto contestato, trattandosi di reato proprio,era a suo avviso esclusivamente l’amministratore di diritto.
La suprema corte ha giudicato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza dei motivi con la conferma della condanna a carico del manager e amministratore di fatto dell’impresa. In particolare è stato ribadito che la responsabilità penale per l’evasione Iva della società era da attribuirsi essenzialmente all’amministratore di fatto dell’azienda, quale unico vero gestore in grado di compiere l’azione dovuta e, dunque, quale soggetto attivo del reato.
L’amministratore di diritto è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell’evento, avendo assunto con l’incarico i rischi connessi. Questo perché il prestanome non ha alcun potere di ingerenza nella società ma, accettando la carica, ha assunto i rischi a essa connessi, tra cui quelli dell’articolo 2639 del codice civile.
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