I clienti che desiderano usufruire dei servizi on line offerti da un'impresa, come per esempio la fatturazione, non possono essere obbligati a rilasciare il proprio consenso a ricevere comunicazioni promozionali.
Questa decisione è stata assunta dal Garante della privacy per tutelare gli utenti dello sportello on line di un fornitore di servizi energetici che al momento dell'adesione al servizio vincolava i clienti anche alla ricezioni di comunicazioni promozioni [doc. web n. 5687770].
In particolare, sulla base degli accertamenti dell'Autorità, è emerso che una società di servizi energetici aveva offerto alla propria clientela la possibilità di gestire la scheda anagrafica, i consumi e le fatture direttamente sul sito web. Per usufruire di tali servizi, però, i clienti dovevano completare una procedura di registrazione dove erano costretti a barrare un'unica casella per concedere un consenso onnicomprensivo al trattamento dei loro dati personali sia per le finalità legate alla gestione del contratto, sia per la ricezione di messaggi di posta elettronica contenenti pubblicità o altro materiale promozionale. Una modalità che, in concreto, violava il principio in base al quale il consenso, per essere ritenuto valido, non deve essere condizionato, ma libero, specifico e informato.
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