Il 14 novembre 2016 tra Federturismo Confindustria, Confindustria Alberghi e le Organizzazioni Sindacali di alberghi, catene alberghiere, agenzie di viaggi, tour operator, pubblici esercizi, imprese congressuali, stabilimenti balneari, imprese di intrattenimento, parchi, strutture portuali per la nautica da diporto è stato firmato l'accordo di rinovo del CCNL settore turismo.
Fatte salve diverse decorrenze specificamente previste, il CCNL Industria Turistica decorre dal 1 maggio 2013 sino al 31 gennaio 2018, sia per la parte economica che per quella normativa.
Dal punto di vista economico si segnala che non è stata concordata l'erogazione di alcun contributo una tantum per il periodo di vacanza contrattuale e che l'aumento retributivo è pari a 88 euro per il livello medio C2. L’incremento previsto sarà erogato (ad eccezione delle Imprese di viaggio e turismo e congressi), secondo le seguenti gradualità e decorrenze:
1° novembre 2016: 48,00 (quarantotto/00) euro;
1° agosto 2017: 28,00 (ventotto/00) euro;
1° gennaio 2018: 12 (dodici/00) euro
la Paga Base Nazionale Conglobata Mensile sarà quindi modificata con le seguenti modalità e tempistiche:
Livello |
Dal 01/11/2016 |
Dal 01/08/2017 |
Dal 01/01/2018 |
A1 |
2.159,15 |
2.199,06 |
2.216,16 |
A2 |
1.999,42 |
2.036,37 |
2.052,20 |
B2 |
1.703,52 |
1.734,99 |
1.748,47 |
B1 |
1.863,27 |
1.897,70 |
1.912,45 |
C1 |
1.606,97 |
1.636,64 |
1.649,36 |
C2 |
1.516,59 |
1.544,59 |
1.556,59 |
C3 |
1.422,77 |
1.449,03 |
1.460,28 |
D1 |
1.368,29 |
1.393,54 |
1.404,36 |
D2 |
1.264,50 |
1.287,82 |
1.297,82 |
Tenuto conto del trend particolarmente negativo, per il comparto "imprese di viaggio e turismo e congressi" nel ccnl è stabilito di introdurre una diversa decorrenza delle tranches che tiene conto delle specifiche esigenze di tali aziende.
Tempo determinato: È stato chiarito che la base di calcolo per determinare il numero di lavoratori assumibili con contratto a termine è costituita dai lavoratori a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti) occupati in media annua nell’azienda (non più nella singola unità produttiva). La media annua sarà considerata al 31 dicembre dell’anno precedente l’assunzione. Sono esenti da limiti quantitativi le assunzioni a termine effettuate nelle fasi di avvio dell’attività lavorativa, per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, affiancamento, per calamità naturale e cause di forza maggiore, nelle aziende di stagione e per intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno (stagionalità in senso ampio).
Per la generalità dei contratti a termine, l’intervallo di tempo minimo tra due contratti è stato ridotto a 8 giorni (per i contratti con durata fino a 6 mesi) e a 15 giorni (per i contratti con durata superiore a sei mesi) rispetto alla previsione legale di 10 e 20 giorni. Tali intervalli di tempo sono azzerati per le ipotesi di avvio dell’attività lavorativa, sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, calamità naturali e cause di forza maggiore, per la stagionalità e per l’assunzione di percettori di forme di sostegno/integrazione al reddito, disoccupati con più di 45 anni di età e persone iscritte al collocamento obbligatorio.
Il testo completo del CCNL è allegato.
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