A decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA il Decreto Fiscale n. 193/2016 (art. 4) ha disposto l'abrogazione della comunicazione dell'elenco clienti e fornitori (spesometro) e inserito due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi:
• la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute;
• la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
Solamente per il 2017 e unicamente per le comunicazioni dei dati delle fatture, la prima trasmissione dell’intero semestre gennaio-giugno potrà essere effettuata entro il 25 luglio 2017.
Questa una delle principali novità apportate all’articolo 4 del Dl 193/2016, approvato dalla Camera in prima lettura, con cui si punta a contrastare l’evasione Iva attraverso un’anticipazione dei controlli rispetto al momento di presentazione della dichiarazione annuale.
Viene meno, quindi per il primo invio, l’unicità dell’adempimento (la contestuale comunicazione dei dati delle fatture e delle liquidazioni) come descritto dalla direttrice dell’Agenzia delle Entrate in audizione alle Commissioni.
Inoltre sono stati corretti i termini per la trasmissione delle comunicazioni dei dati delle fatture, ovvero quella relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre (in luogo del 31 agosto) e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio (e non 28 febbraio).
In sintesi, dopo le modifiche al DL 193/2016 approvate dalla Camera con il voto di fiducia e ora all'esame del Senato, le scadenze fiscali per il 2017 relativamente ai nuovi adempimenti sono:
Adempimento |
Termine* |
Comunicazione liquidazioni Iva - I trimestre 2017 (gennaio-febbraio- marzo) |
31 maggio 2017
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Comunicazione fatture emesse e ricevute - I semestre 2017 (gennaio-giugno) |
25 luglio 2017
(solo per il primo anno) |
Comunicazione liquidazioni Iva - II trimestre 2017 (aprile-maggio-giugno) |
16 settembre 2017
(in luogo del 31 agosto 2017) |
- Comunicazione liquidazioni Iva - III trimestre 2017 - Comunicazione fatture emesse e ricevute - III trimestre 2017 (luglio-agosto-settembre) |
30 novembre 2017
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- Comunicazione liquidazioni Iva - IV trimestre 2017 - Comunicazione fatture emesse e ricevute -IV trimestre 2017 (ottobre-novembre- dicembre) |
entro febbraio 2018
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*La trasmissione periodica di entrambe le comunicazioni obbligatorie deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, con l’eccezione dei dati e delle liquidazioni relative al secondo trimestre i quali vanno trasmessi entro il 16 settembre di ogni anno (in luogo del 31 agosto).
In merito ai dati da comunicare, per quanto riguarda il nuovo spesometro (nuova formulazione articolo 21 del Dl 78/2010) devono essere trasmessi telematicamente all’agenzia delle Entrate una i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni, i dati, da trasmettere in forma analitica, comprendono almeno dati identificativi dei soggetti coinvolti, data e numero, base imponibile, aliquota applicata, imposta e tipologia di operazione.
Per quanto riguarda i dati da inviare con la comunicazione delle liquidazioni Iva, da trasmettere con le stesse tempistiche di quella dei dati delle fatture, sono i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni anche se a credito.
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