Ulteriore conferma della Cassazione, con Sentenza del 20 ottobre 2016 n. 21328, del principio secondo il quale l’esercizio di professioni in forma societaria o associata costituisce ex lege presupposto per il pagamento dell’Irap, senza che occorra in concreto verificare la sussistenza di un’autonoma organizzazione, essendo questa implicita nella forma di esercizio dell’attività.
Il caso in esame aveva compe protagonista uno studio associato intestato a padre e figlio, i giudici di legittimità hanno confermato che appare irrilevante il fatto che esso sia stato costituito al fine di facilitare l'inserimento del figlio dell'originario titolare nell'attività professionale, accertando la sussistenza di un rapporto di reciproca collaborazione e sostituibilità dei professionisti nell'espletamento degli incarichi affidati, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non fosse frutto dell'attività esclusiva di ciascun componente, ma derivasse dall'apporto (seppur con diverse modalità e caratteristiche) di entrambi gli associati.
Ad ulteriore conferma di questo, è stato evidenziato il fatto che il reddito conseguito dallo studio associato fosse stato a fine anno suddiviso a metà tra i due professionisti, e tale circostanza appare significativa sia del carattere unitario dell'associazione che del rapporto di stretta collaborazione tra gli associati, la cui attività si integra reciprocamente, non risultando una netta distinzione, nell'ambito dei compensi complessivamente conseguiti, in ragione delle prestazioni professionali effettuate in via esclusiva da ciascuno di essi.
In conclusione la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo che l’Irap dovesse essere pagata.
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