L’articolo 5 del D. L 193/2016, pubblicato sulla G.U n.249 del 24.10.2016, riguarda la dichiarazione integrativa a favore del contribuente, prevedendo che le dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dei sostituti d'imposta possono essere integrate, anche oltre l’anno di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo, e fino a quando i termini per l’accertamento non siano prescritti.
In merito, a questa tanta attesa novità, l’integrazione può essere necessaria per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione:
L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione con un limite per l’integrativa presentata oltre l’anno successivo.
Viene previsto che nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito scaturente dall’integrativa può essere utilizzato in compensazione per debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in è stata presentata la dichiarazione integrativa.
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