News Pubblicata il 21/12/2016

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Istanza di rottamazione delle cartelle di pagamento entro il 31 marzo 2017

Ecco come aderire alla sanatoria delle cartelle Equitalia, che consentirà ai contribuenti un risparmio



Entro il 31 marzo 2017, relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del DPR 602/73, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale delle somme di cui alle lettere a) e b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, primo comma, del DPR 602/73.

Fermo restando che:

  1. delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
  2. di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonchè di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Il contribuente che decide di avvalersi della definizione agevolata dei ruoli, dovrà inviare entro il 31 marzo 2017 apposita dichiarazione (Modello DA1), con le modalità e in conformità alla modulistica che Equitalia ha pubblicato sul proprio sito internet.

Nell'istanza il contribuente dovrà indicare anche il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di 5, nonchè la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce l'istanza, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

Possono essere rottamati tutti i ruoli relativi a imposte, compresa l’Iva, ai tributi, nonché a contributi previdenziali e assistenziali affidati rispettivamente dall’agenzia delle Entrate e dall’Inps o Inail all’agente della riscossione dal 2000 al 2016. Non vi sono distinzioni neppure in ordine all’ente impositore, perché vi rientrano, tra l’altro, anche i tributi comunali e regionali.

Sono espressamente esclusi:

Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la definizione è ammessa ma limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Come e quando pagare

Entro il 31 maggio 2017 l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre.

Abbiamo detto che nell'istanza il contribuente dovrà indicare anche il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, optando per una delle seguenti alternative:

  1. pagamento in un’unica soluzione (versamento del 100% entro luglio 2017);
  2. in 5 rate:
    - 1a rata a luglio 2017 (24% del dovuto);
    - 2a rata a settembre 2017 (23% del dovuto);
    - 3a rata a novembre 2017 (23% del dovuto);
    - 4a rata ad aprile 2018 (15% del dovuto);
    - 5a rata a settembre 2018 (15% del dovuto);
  3. oppure se si vuole pagare in 2, 3, o 4 rate è necessario indicare uno dei codici della TABELLA (clicca qui) che si trova nelle istruzioni del Modello e che corrisponde alla soluzione scelta.

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

  1. mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione;
  2. mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamentotramite domiciliazione sul c/c;
  3. presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

Si rammenta che con il fatto che è stato inserito anche il 2016 nella definizione agevolata, entro il 28 febbraio 2017, l'agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ovvero notificato l'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.

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Fonte: Fisco e Tasse



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