La somministrazione di pasti ai dipendenti di un ristorante non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e non è assoggettabile ad IVA.
Non sono assimilati alle somministrazioni nelle mense aziendali, in quanto non sono pasti autoconsumati, questo è quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 21290 del 20 ottobre 2016.
Il fatto nasce da un accertamento dell’agenzia delle Entrate che contestava maggiori ricavi e Iva a una società esercente l’attività di albergo con ristorazione, secondo l’amministrazione finanziaria era stata omessa la fatturazione dei pasti somministrati ai dipendenti che dovevano essere considerati alla stregua dell’autoconsumo e quantificati al prezzo minimo applicato.
I giudici nella pronuncia hanno dato prevalenza alla normativa in materia di imposte sui redditi e alla relativa interpretazione della Corte secondo la quale i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa devono essere ricompresi nei ricavi se destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore. Se, invece, si tratta di beni attribuiti ai dipendenti l’importo non concorre alla formazione del reddito, ai fini iva la fruizione di pasti da parte dei dipendenti non può essere considerata autoconsumo e va trattata senza applicazione del tributo come le somministrazioni nelle mense aziendali che non costituiscono prestazioni di servizi Iva (articolo 3, comma 3, Dpr 633/72).
In conclusione la sentenza enuncia il principio di diritto secondo il quale la somministrazione di pasti ai dipendenti da parte del datore non costituisce ricavo ai fini delle imposte sui redditi e non è assoggettabile a Iva.
Ti potrebbero interessare i seguenti ebook della Collana Facile per tutti: