Il termine iniziale del 20 dicembre 2016 per i versamenti tributari sospesi (di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016) nei confronti delle popolazioni e delle imprese colpite dal sisma dello scorso 24 agosto è prorogato al 30 settembre 2017.
Questo quanto previsto dal Dl del 17 ottobre 2016 n. 189 che allunga le sospensioni e gli ambiti delle proroghe già disposte con il decreto ministeriale dello scorso 1° settembre.
Invece, gli altri adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non effettuati per effetto della stessa sospensione, dovranno essere eseguiti entro il mese di ottobre 2017. Quindi nei Comuni interessati, l'elenco è indicato nell'allegato 1 del decreto appena pubblicato, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017, i quali dovranno essere effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fini ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017.
Niente imposte per fabbricati distrutti o inagibili totalmente o parzialmente
I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma, purche' distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all'anno di imposta 2017.
Questi sono altresì esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Entro il 28 febbraio 2017, il contribuente può dichiarare la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.
Tra le altre misure agevolative previste per le imprese che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni colpiti dal sisma, le perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016 non rilevano, nell'esercizio nel quale si realizzano e nei quattro esercizi successivi, ai fini dell'applicazione degli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile.