Con la Risoluzione n. 93/E di ieri, l'Agenzia delle Entrate è tornata sul tema dell'assegnazione agevolata, affrontando l'ipotesi di successiva cessione a terzi del bene assegnato al socio. Com'è noto, la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un regime fiscale agevolato per consentire l’estromissione dalle imprese degli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, con assegnazione dei beni ai soci dietro pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap, pari all’8 per cento, ovvero al 10,5 per cento per le società non operative o in perdita sistematica.
In particolare nella Risoluzione di ieri è stato chiarito che gli immobili appartenenti a società che si trovano in fase di liquidazione rientrano nel regime agevolato di assegnazione dei beni ai soci. L’eventuale cessione degli immobili, effettuata dai soci in un momento successivo all’avvenuta assegnazione, è da considerarsi fiscalmente legittima, non configurando un’ipotesi di abuso del diritto (prevista dall’articolo 10-bis della legge 212/2000).
Infatti, nel momento in cui viene aperta la fase di liquidazione, la società non svolge più attività d’impresa e si è in presenza di una mera fase finalizzata alla cessazione
delle operazioni; gli immobili assegnati ai soci, non essendo più utilizzati nel ciclo produttivo dell’impresa, e non rientrando più, dunque, tra quelli strumentali per destinazione, e possono fruire del regime agevolato.
Pertanto l’assegnazione agevolata degli immobili ai soci e la successiva cessione degli stessi a terzi, non si pongono in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento perchè non comportando la realizzazione di un indebito vantaggio fiscale, non configurano un’ipotesi di abuso del diritto (articolo 10-bis della legge 212/2000), bensì un legittimo risparmio d’imposta.
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