La CTR di Roma, con sentenza depositata lo scorso 4 ottobre 2016, ha ribadito il principio per cui l'Ufficio dell'Agenzia per contestare alla società la "non operatività"ed il ricorso alla società di comodo per gestire il patrimonio aziendale nell'interesse dei soci deve emettere prima della cartella di pagamento un accertamento preventivo autonomo.
La Ctp di Roma rigettava il ricorso di una società immobiliare a cui era stata notificata una cartella di pagamento per un controllo automatizzato previsto all'articolo 36-bis; a causa della ritenuta "non operatività" dell'azienda stessa ed il ricorso alla società di comodo. La società proponeva appello sostenendo la presenza di un contratto d'affitto attivo per l'immobile in gestione ma che il reddito minimo non era stato raggiunto in quanto l'inquilino era stato moroso (confermato dalla sentenza di sfratto per morosità). Resisteva l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate.
La CTR di Roma, accogliendo l'appello del contribuente, ha specificato che l'Ufficio per contestare alla società la "non operatività" ed il ricorso alla società di comodo per gestire il patrimonio aziendale nell'interesse dei soci deve emettere prima della cartella di pagamento un accertamento preventivo autonomo debitamente motivato. Tutto ciò era mancato in questo caso non permettendo neanche al contribuente di comprendere le ragioni poste a fondamento della ritenuta "non operatività" della società.
Inoltre l'impresa aveva dimostrato le ragioni che contrastavano alla pretesa impositiva e tutte le circostanze che avevano impedito di raggiungere il livello minimo dei ricavi previsto dalla normativa sulle società di comodo (inquilino moroso).
Il testo completo della sentenza è disponibile al sito: il merito.it
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