• Il 28 settembre 2016 tra lo SNEBI e la FLAI-CGIL, la FAI-CISL e la FILBI-UIL è stato rinnovato l’accordo di rinnovo per i dipendenti dei consorzi di bonifica. Tale accordo avrà decorrenza dal 1° gennaio 2015 e avrà scadenza il 31 dicembre 2018. Le principali novità sono:
b) Periodo di prova: L'operaio di nuova assunzione è soggetto ad un periodo di prova della durata massima di 6 giorni. Qualora prima della scadenza del periodo di prova non sia intervenuta determinazione del Consorzio per il recesso dal rapporto, l'operaio s'intenderà definitivamente assunto. Nel caso di operai riassunti per le medesime mansioni non è previsto il periodo di prova.
DIritto di precedenza: I Consorzi, nelle assunzioni a tempo indeterminato, daranno la precedenza a quei lavoratori con rapporto a tempo determinato e/o stagionali che abbiano lavorato alle dipendenze dello stesso Consorzio con mansioni equivalenti a quella per la quale occorre procedere alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a condizione che manifestino al Consorzio la volontà di esercitare tale diritto entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. A tal fine occorrerà che il dipendente abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, in esecuzione di uno o più contratti, e che l'assunzione avvenga nei 15 mesi successivi alla cessazione del rapporto a termine.
h) Permessi ordinari: Vengono riconosciute ai dipendenti trentotto ore annue di permessi retribuiti. I permessi di cui al precedente comma non sono cumulabili con le ferie ordinarie annuali. Le domande di godimento dei permessi di cui al presente articolo devono essere inoltrate con il preavviso di almeno 24 ore
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