La Corte di Cassazione in contrasto con l’interpretazione dell'Aagenzia delle Entrate ha chiarito che il differimento quinquennale degli effetti estintivi decorre dal 13 dicembre 2014 in quanto le modifiche alla normativa sulle società estinte introdotte dal 2015, non possono avere effetto retroattivo. In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione è previsto solo nei casi in cui la richiesta di cancellazione è presentata dall’entrata in vigore del Dlgs 175/2014, ossia dal 13 dicembre 2014. Pertanto:
L’agenzia delle Entrate, in due documenti di prassi (circolare 31/2014 e 6/2015), ha ritenuto retroattiva la nuova previsione e quindi applicabile per tutti casi di estinzione di enti anche se avvenuti prima dell’entrata in vigore della norma; ma la Cassazione ha chiarito il principio di diritto opposto.
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