Il vice ministro Casero nella risposta al question time in Commissione Finanze del 6 ottobre 2016 ha confermato l’assoggettamento ad Irap degli studi associati, anche per i periodi d’imposta precedenti al 2016, seguendo la linea espressa dalle della Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza 7371/2016. Gli interpellanti chiedevano chiarimenti in merito all’assoggettamento a Irap dei lavoratori autonomi associati in particolare per gli anni pregressi al 2016 e quindi prima della sentenza a Sezioni Unite.
Nella risposta è stato sottolineato che la debenza del tributo per tutti gli studi associati era priva di incertezze anche per il passato, essendo l’orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, in quanto l’articolo 3 del Dlgs 446/1997 prevede che le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell’articolo 5, comma 3, del Tuir sono soggetti passivi d’imposta.
In realtà, com'è noto, la Cassazione non ha un orientamento unanime relativamente all'IRAP dei piccoli infatti risultano diverse sentenze della Suprema Corte da cui si ricavava un principio contrastante (ad esempio le pronunce 4578/2015, 1662/2015, 1575/2014 e 13570/2007) in quanto veniva data la possibilità al professionista di dimostrare che, pur svolgendo la professione nell’ambito dello Studio associato, la struttura associativa non garantiva un incremento del valore della produzione, in particolare perché era stata costituita al solo scopo di suddividere i costi tra più lavoratori autonomi senza che vi fosse un contributo di ciascuno all’attività dell’altro.
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