Nel Consiglio dei ministri di martedì 4 agosto sono stati approvati in esame preliminare, tre decreti legislativi di attuazione dell’articolo 1, comma 28, lettere a), b) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76- Legge sulle Unioni Civili e le convivenze di fatto. Di seguito il testo del comunicato stampa:
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame preliminare, tre decreti legislativi di attuazione dell’articolo 1, comma 28, lettere a), b) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76, che delega il governo ad adottare:
Tra le altre cose, i decreti prevedono che, come per il matrimonio, il partner dell’unione civile che aggiunge al suo il cognome del partner non perde il suo cognome d’origine. Rispetto al decreto ponte, con tali norme non è necessario produrre alcuna modifica anagrafica.
Sotto il profilo del diritto internazionale, queste norme evitano le possibili elusioni della disciplina italiana quando non esistono profili oggettivi di transnazionalità, come per esempio quando si tratta di un’unione civile contratta all’estero da cittadini italiani che abitualmente vivono in Italia. Anche in questo caso l’unione civile è regolata dalla legge italiana.
Infine, sono state apportate alcune modifiche al codice penale per consentire, anche in questo ambito, l’equiparazione del partner dell’unione civile al coniuge. Si consente così che possa operare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare quando le inadempienze siano del partner dell’unione civile nei confronti dell’altro; che possa applicarsi al reato di omicidio l’aggravante dell’essere la vittima coniuge dell’autore, anche quando il fatto avvenga tra due soggetti legati da unione civile.
Segui tutti gli approfondimento sul dossier Unioni Civili e Convivenze di fatto
Potrebbe interessarti l'e-book: Dichiarazione di successione 2016 con le novità dopo la legge 76/2016 di regolamentazione delle unioni civilie disciplina delle convivenze, e le disposizioni in materia di successione legittima e di obbligo di rispetto delle relative quote estese anche ai parter delle unioni civili.