News Pubblicata il 06/10/2016

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Registro fisso e esenzione dalle ipo-catastali per l'edilizia convenzionata

Con la Risoluzione n. 87 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito quando si applica l'agevolazione che prevede il registro fisso e l'esenzione dalle imposte ipo-catastali



Con la Risoluzione n. 87, di risposta ad un interpello, l'Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito di una società incaricata da una società cooperativa di stipulare con il Comune una convenzione edilizia per la cessione in proprietà di aree  ricomprese nel Piano per l’Edilizia Economica e Popolare (PEEP). In particolare, la convenzione  prevede che le aree  ricomprese nel PEEP, di proprietà in parte di soggetti privati ed in parte della Cooperativa, vengano:

  1. cedute al Comune a fronte del pagamento di un corrispettivo;
  2. il Comune trasferisce la  proprietà  delle aree  stesse al soggetto attuatore mediante corrispettivo.

L’interpellante chiede di conoscere se l’atto di acquisto della proprietà  delle  aree  da  parte  del  Comune e  la successiva  cessione  delle  stesse aree da parte del Comune a favore del soggetto attuatore possano beneficiare del trattamento di favore previsto dall’articolo 32 del DPR 601/73, per cui è prevista, l’applicazione dell’ imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale.

Nella risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate viene sottolineato come nel caso di specie, la convenzione che l’interpellante intende stipulare tra il Comune e la Cooperativa è finalizzata a soddisfare le esigenze abitative sottese all’attuazione dei piani di edilizia economica e popolare,e  pertanto,  gli  atti  di  trasferimento  della  proprietà  delle  aree  che,  tramite  la stipula  di  detta  convenzione,  saranno  posti  in  essere  possono  beneficiare  del regime agevolato previsto dall’articolo 32 del DPR n. 601 del 1973.

Si  precisa,  che  non  è  preclusiva,  ai  fini  della  fruibilità  del  beneficio  in esame,  la  circostanza  che  il  Comune  non  proceda  all’esproprio  delle  aree comprese  nel Piano approvato, ma   acquisti,   tramite compravendita,   dagli   attuali proprietari le aree che saranno trasferite a favore del soggetto attuatore, in quanto come introdotto dalla Legge si stabilità 2016 le agvolazioni si applicano agli atti di trasferimento della proprietà delle aree indipendentemente  dal  titolo  di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.

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Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Risoluzione Agenzia delle Entrate n.87 del 04.10.2016

TAG: Imprese Edili Imposta di registro Ipotecaria e catastali