Pronte le istruzioni per chi vuole accedere nuovamente al beneficio del pagamento rateale delle somme dovute a seguito di definizione per acquiescenza all’avviso di accertamento oppure di adesione all’avviso di accertamento, al processo verbale di constatazione o all’invito a comparire, pur essendo decaduto dalla originaria rateazione.
Se la decadenza è avvenuta tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016 è possibile essere riammessi alla rateazione presentando un’istanza all’Ufficio delle Entrate entro il 20 ottobre 2016.
Il primo pagamento va effettuato entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione con cui l’Agenzia dà l’ok alla rateazione e indica l’importo della rata iniziale del nuovo piano rateale.
Questi i chiarimenti che ieri l'Agenzia delle Entrate ha fornito con la Circolare n. 41/E, nella quale vengono affrontate le novità introdotte dal decreto legge 113 del 2016 (articolo 13-bis) e precisati i termini e le modalità degli adempimenti necessari per l’accesso al beneficio.
Possono essere riammessi in rateazione i contribuenti che:
Il beneficio della nuova rateazione a seguito di decadenza è subordinato al ricorrere delle seguenti condizioni:
Leggi anche il nostro approfondimento Riammissione alla rateazione: istanza entro il 20 ottobre.
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