Anche se il prodotto contenuto nelle confezioni di latte (nel caso di specie latte intero di alta qualità, omogeneizzato e stabilizzato mediante trattamento termico di pastorizzazione) destinate alla vendita al minuto al consumatore finale ha le stesse caratteristiche del latte ceduto ai laboratori di pasticceria ed ai produttori di gelati, il prodotto che non è destinato al consumatore finale, non può godere dell’aliquota IVA ridotta del 4%, bensì deve essere assoggettato ad imposta con l’aliquota del 10% ai sensi del citato n. 11 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972.
Questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 29 settembre 2016 n. 85/E, dove si precisa che prendendo in esame le disposizioni contenute nel DPR 633/1972 (n. 3 della Tabella A, Parte II, e n. 11 della Tabella A, Parte III allegate al DPR n. 633 del 1972), che rilevano entrambe per le cessioni di latte fresco, occorre evidenziare che per l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4% deve trattarsi di “latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie”; in buona sostanza deve trattarsi di latte fresco che, nel rispetto delle norme in materia, deve essere pronto per il consumo alimentare, senza che necessitino ulteriori lavorazioni o trasformazioni e, elemento importante, deve essere confezionato per la vendita la minuto.
Sul punto, l’Amministrazione finanziaria è intervenuta con la risoluzione n. 353048 del 18 ottobre 1989, con la quale è stato precisato che la ratio della norma agevolativa “è quella di agevolare il latte destinato al consumatore e non ad usi industriali”.
In tal senso, non può non assumere rilievo la circostanza secondo la quale, per poter godere dell’aliquota IVA agevolata del 4%, pur trattandosi della stessa tipologia di prodotto, il latte deve essere “confezionato per la vendita al minuto“, secondo la precisa prescrizione del menzionato n. 3.
Nel caso di specie, quindi, pur ammettendo che il prodotto contenuto nelle confezioni destinate alla vendita al minuto al consumatore finale abbia le stesse caratteristiche del latte ceduto ai laboratori di pasticceria ed ai produttori di gelati sia lo stesso, occorre rilevare che quest’ultimo non è destinato al consumatore finale, per cui le relative cessioni non possono godere dell’aliquota IVA ridotta del 4%, ma devono essere assoggettate all’aliquota del 10%.
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