La Sezione tributario civile della Cassazione, con la sentenza 18481 depositata la scorsa settimana ha chiarito che anche i locali seminterrati concorrono al computo dei 240 metri quadrati di superficie utile prevista dall’articolo 6 del Dm 2 agosto 1969 che determinano le caratteristiche di lusso di un’abitazione. Pertanto questi locali fanno perdere l’agevolazione prima casa sia ai fini Iva che ai fini dell’imposta di registro fruita in fase d’acquisto dal contribuente che li utilizza a fini abitativi nonostante la loro diversa classificazione catastale.
L'Agenzia delle Entrate Ufficio con un avviso di liquidazione accertava che il contribuente aveva indebitamente usufruito delle agevolazioni edilizie previste per l'acquisto della prima casa in quanto l'immobile da lui acquistato doveva essere considerato di lusso perchè avente superficie utile superiore a 240 mq. In particolare l'Agenzia sosteneva che i locali seminterrati rientravano nel computo dei 240 mq di superficie utile prevista dall'art. 6 D.M. 2.8.69 (cantine, soffitte, terrazzi e balconi) in quanto arredati, collegati al piano superiore da due scale interne e dotati di impianti idrici, elettrici, sanitari e di riscaldamente, inequivocabilmente adibiti ad utilizzo di tipo residenziale.
Avverso l'avviso il contribuente propose ricorso davanti allaCommissione Tributaria Provinciale di Perugia che lo respinse con sentenza appellata dal contribuente davanti alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia.
I giudici di secondo grado accolsero l'appello del contribuente ritenendo che nel computo della superficie totale dell'immobile dovessero essere esclusi i locali non abitabili di cui al piano interrato.
Avverso la sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un motivo.
Il ricorso dell'Agenzia è fondato e deve essere accolto. In tema di imposta di registro, ipotecarie o catastali, per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l'acquisto della prima casa ai sensi della tariffa I, art. 1, nota II bis, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la sua superficie utile complessivamente superiore a mq. 240 va determinata in quella che residua una volta detratta la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina. Pertanto erroneamente i giudici di appello hanno ritenuto non computabile la superficie del locale seminterrato che non rientra nella tipologia di locali sopra indicati in quanto deve quindi ritenersi che anche il seminterrato sia computabile ai fini della superficie utile complessiva non risultando che sia un vano non computabile.
Ne consegue che è legittima la revoca del beneficio ove, mediante un semplice intervento edilizio, possa computarsi nella superficie "utile" un vano deposito di un immobile (nella specie, in concreto non abitabile perché non conforme ai parametri aeroilluminanti previsti dal regolamento edilizio), assumendo rilievo in coerenza con l'apprezzamento dello stesso mercato immobiliare la marcata potenzialità abitativa dello stesso.
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