Con la Risoluzione n. 79/E del 23 settembre 2016, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina delle spese mediche per i soggetti con grave invalidità o menomazioni (art. 10, comma 1, lettera b) del TUIR (DPR 917/86) sostenute da parte dei familiari. In particolare, è stato chiesto all'Agenzia se ai fini della deducibilità:
In generale,ai fini della deducibilità delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sono considerati “disabili":
Come chiarito nella Risoluzione, nei casi di grave invalidità, la certificazione rilasciata ai sensi della legge n. 104 del 1992 è sufficiente ad attestare il requisito soggettivo per fruire della deduzione, ma tale soluzione non è, invece, adottabile per i soggetti riconosciuti invalidi civili. Infatti, ai fini della deducilità delle spese per soggetti con disabilità sostenute dai familiari, per il diritto alla deduzione non è sufficiente il solo riconoscimento dell’invalidità civile, dal momento che:
Nel caso di riconoscimento dell’invalidità civile occorre, dunque, accertare la grave e permanente invalidità o menomazione ai fini della deducibilità delle spese mediche sostenute dai familiari.
Scopri tutti i contenuti e utilità presenti nell'abbonamento alla Banca dati Utility - centinaia di tool pronti per aiutarti nel tuo lavoro