L'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nell'introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone che i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno.
In applicazione dell'anzidetta disposizione i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2015, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a dichiarare entro il 30 settembre 2016, data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell'anno 2015, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2015.
Con riferimento a tale disciplina, l’INPS, con mess. n. 3817 del 23 settembre 2016 fornisce chiarimenti in ordine all'individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2015. I tiolari di pensione non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, quindi non soggetti alla dichiarazione sono :
- i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia. ;
- i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1 gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro, per effetto dell’articolo 19 del d.l. 25.6.2008, n. 112 convertito in legge 6.8.2008, n. 133;
- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro
- i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni . Si precisa che ai fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi.
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