In data 16/09/2016 è stato siglato, tra l’UNIONALIMENTARI, la CONFAPI e la FAI-CISL, la FLAI-CGIL, la UILA-UIL, l’accordo di rinnovo CCNL Alimentari CONFAPI, applicato alle aziende della piccola e media industria alimentare. L’accordo di rinnovo ha decorrenza dal 01/07/2016 e scadenza al 30/06/2020.
Fra gli aspetti salienti, oltre ad un incremento salariale pari a 105 euro (sul parametro medio) nell’arco dei 48 mesi di vigenza, è stato adeguato alle novità normative il tempo determinato, la somministrazione, l’apprendistato, il telelavoro ed il lavoro agile. Tra le altre novità introdotte in particolare:
Art. 8 – Contratto a tempo determinato
Al contratto di lavoro può essere apposto un termine, che deve risultare da atto scritto, di durata non superiore a 36 mesi. Sarà possibile apporre un termine della durata massima di 44 mesi per le fasi di avvio di nuove attività.
Lo stop&go, ovvero il periodo che deve intercorrere tra un contratto a termine ed il successivo, viene ridotto a 5 giorni per i contratti di durata inferiore a 6 mesi e 10 giorni per i contratti di durata superiore.
Art. 8bis – Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
Viene prevista la possibilità di ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, ma con il limite del 20% del numero di lavoratori assunti a tempo indeterminato direttamente dall’azienda. Il limite del 20% dovrà essere calcolato in base all’organico aziendale alla data del 1° gennaio dell’anno in cui si intende stipulare il contratto di somministrazione ed inoltre il personale somministrato a tempo indeterminato dovrà risultare a sua volta assunto dall’agenzia di somministrazione a tempo indeterminato.
Numero massimo per utilizzo contemporaneo di contratti a tempo determinato e contratti di somministrazione
Viene previsto che il numero massimo di lavoratori occupati contemporaneamente con contratto a tempo determinato e di somministrazione, per ogni unità produttiva, non potrà eccedere il limite del 30% del monte ore/anno rispetto ai lavoratori occupati con contratto a tempo indeterminato.
Viene comunque data la possibilità di ricorrere alla contemporaneità di contratti fino a 37.000 ore all’anno di effettiva prestazione.
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