Il rimborso del tributo versato indebitamento non può essere chiesto quando il pagamento sia stato preceduto da un provvedimento impositivo non contestato dal contribuente. Infatti, la Corte di Cassazione nella sentenza 17617 del 5 settembre 2016 ha ribadito il principio per cui l'omessa tempestiva impugnazione dell’avviso di liquidazione notificato dall’ufficio determina la definitività della pretesa tributaria, con conseguente preclusione per il contribuente del diritto a chiedere il successivo rimborso dell’imposta ritenuta erroneamente versata in esecuzione dello stesso avviso.
La controversia
Il contenzioso si era sviluppato dall’impugnazione del silenzio- rifiuto dell’ufficio, su una richiesta di rimborso dell’imposta di registro proporzionale dell’1% versata da una società nel 1983 in relazione a una delibera di abbattimento e ricostituzione del capitale sociale per perdite. Nel gennaio del 1984, la società aveva chiesto il rimborso dell’imposta versata sul presupposto di una errata applicazione della norma. In primo grado era stata riconosciuta soccombente la società, che proproneva appello e la Commissione tributaria di secondo grado lo accoglieva confermando la spettanza del rimborso. In particolare nella sentenza di secondo gardo era respinta la tesi dell’Amministrazione finanziaria secondo cui la mancata impugnazione dell’originario avviso di liquidazione dell’imposta aveva determinato l’inapplicabilità delle disposizioni più favorevoli nel frattempo intervenute.
La sentenza della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dato ragione all’Amministrazione finanziaria affermando che la mancata impugnazione dell’avviso di liquidazione lo rende “irretrattabile” e preclude la possibilità per il contribuente di far valere successivamente un’istanza di rimborso di “quanto asseritamente senza titolo versato” anche se effettuate nei termini per chiedere il rimborso in situazioni standard. In altre parole, la mancata impugnazione tempestiva dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro ha fissato il rapporto tributario in modo definitivo e non più contestabile.
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