Definiti i criteri per determinare, con modalità semplificata, l’effettivo livello di tassazione a cui è assoggettata la controllata al fine della comparazione tra tassazione effettiva estera e tassazione virtuale domestica, nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 143239 pubblicato il 16 settembre 2016.
Nella determinazione della tassazione effettiva estera rilevano esclusivamente le imposte sul reddito dovute nello Stato di localizzazione, al lordo di eventuali di crediti di imposta per i redditi prodotti in Stati diversi da quello di insediamento.
Qualora tra lo Stato di localizzazione della controllata e l’Italia sia in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni, le imposte sul reddito sono quelle ivi individuate nonché quelle di natura identica o analoga che siano intervenute successivamente in sostituzione di quelle individuate nella medesima Convenzione.
Per calcolare invece la tassazione virtuale domestica rilevano l’IRES e le sue eventuali addizionali, al lordo di eventuali crediti di imposta per i redditi prodotti in uno Stato diverso da quello di localizzazione della controllata.
Il comma 8-bis dell’articolo 167 del TUIR (recentemente modificato dal decreto internazionalizzazione) prevede l’estensione della disciplina CFC alle controllate localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 167, purché ricorrano congiuntamente due condizioni (lettere a) e b) sempre dello stesso comma 8-bis), ovvero:
a) la controllata deve essere assoggettata a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbe stata soggetta ove residente in Italia;
b) oltre il 50% dei proventi della controllata devono derivare dalla gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi infragruppo.
Scarica il testo del Provvedimento appena pubblicato e leggi anche la Circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entratet del 4 agosto 2016 n. 35/E.
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