News Pubblicata il 20/09/2016

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Somministrazione: il licenziamento va impugnato anche contro l’utilizzatore

Cassazione lavoro n. 17969 del 13 settembre 2016 sul licenziamento in caso di rapporto di lavoro in somministrazione: necessaria l'impugnativa sia verso somministratore che utilizzatore



La Corte di Cassazione ha statuito nella sentenza n. 17969 2016 che , in caso di somministrazione irregolare , il licenziamento, anche se intimato dal somministratore dovrà essere impugnato nei sessanta giorni successivi alla sua comunicazione, da parte del lavoratore , anche rispetto all'utilizzatore, pena la decadenza dell'azione di annullamento.

IL CASO DEL COLLABORATORE COORDINATO IN SOMMINISTRAZIONE

Nel caso specifico il lavoratore  aveva chiesto al  Tribunale di Parma di  fare accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con una  srl  (ontratto di collaborazione coord.e cont.) e  la illegittimità  del licenziamento avvenuto il 21.5.2007  comunicatogli invece dalla società G.S. soc. coop a r.l., . Il lavoratore chiedeva la condanna delle due società al pagamento di differenze retributive, alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento delle retribuzioni maturate.    Il Tribunale, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il P. e la srl utilizzatrice  aveva condannato quest'ultima al pagamento di differenze retributive, e  aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato dalla G.S. e aveva pronunciato nei confronti di quest'ultima i provvedimenti restitutori economici e reali previsti dall'art. 18 della legge 300/1970 mentre  aveva dichiarato la decadenza del lavoratore dal diritto di impugnare il licenziamento nei confronti della srl.. La decisione veniva  confermata anche dalla corte di Appello.

La Cassazione  respinge il ricorso del lavoratore con affermazione del seguente principio di diritto:

"Nei casi di costituzione d'un rapporto di lavoro direttamente in capo all’utilizzatore, ai sensi dell'art. 27 c. 1 del D. Lgs. 276/2003, gli atti di gestione del rapporto posti in essere dal somministratore producono nei confronti dell'utilizzatore tutti gli effetti negoziali anche modificativi del rapporto di lavoro, loro propri, ivi incluso il licenziamento, con conseguente onere del lavoratore di impugnare il licenziamento nei confronti di quest'ultimo ai sensi dell'art. 6 della legge 604/1966."

1. SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARE: ART. 27 D. LGS N. 276/2003


L'art. 27 del d.lgs. 276/2003 regola la somministrazione irregolare e si applica al caso in esame; anche se va precisato che la disposizione in esame è stata abrogata dall’art. 55, comma 1, lett. d), del d.lgs. 81/2015. Infatti, l’art. 27 del d.lgs. 276/2003 originario stabilisce che si avrà somministrazione irregolare nelle seguenti ipotesi:

Con riferimento a questa ultima ipotesi deve comunque considerarsi che l'indicazione della data di inizio della somministrazione e della durata prevista del contratto non integrano dei limiti della somministrazione. In altre parole il richiamo a tale elemento obbligatoriamente individuato nel contratto di somministrazione è posto al fine di garantire il rispetto del requisito formale ma non se ne può dedurre, a fronte della disciplina complessivamente considerata della somministrazione di lavoro, un limite all'invio in missione di un lavoratore anche successivamente all'inizio della somministrazione ovvero - posto il testo della norma parla di durata prevedibile - alla proroga o al rinnovo della somministrazione.

(...)

Per approfondire scarica il commento completo dell'Avv. Staiano alla sentenza : "Somministrazione: l'impugnativa di licenziamento va proposta al somministratore o all'utilizzatore?"

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Fonte: Corte di Cassazione



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