News Pubblicata il 19/09/2016

Assegnazione di beni possibile solo in presenza di riserve capienti

Necessità di annullare riserve contabili in misura pari al valore contabile attribuito ai beni assegnati: è la conferma che arriva dalla circolare n. 37/E del 16 settembre 2016



Pubblicata la tanto attesa circolare che dovrebbe precedere di poco anche la proroga della scadenza per l’assegnazione e cessione agevolata dei beni, il cui termine è fissato al 30 settembre 2016.

La circolare prima di passare alla risoluzione di dubbi  fa una premessa sul trattamento contabile e sui riflessi fiscali dell’assegnazione, già abbastanza pacifico in dottrina, ma che è bene sia affermato anche dall’Agenzia.

Per potere accedere all’assegnazione  agevolata dei beni ai soci è necessario che vi siano riserve contabili, di utili o di capitali, da annullare come contropartita dell’assegnazione,  in misura pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione.

Il valore dei beni  può essere pari, superiore o inferiore al suo precedente valore netto contabile, ma l’assegnazione agevolata dei beni è possibile solo se vi sono  riserve disponibili di utili e/o di capitale almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione.

L’assegnazione agevolata insomma deve comunque essere rispettosa delle norme civilistiche e dei principi contabili di riferimento.

In allegato il testo completo della circolare.

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Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 16.09.2016 n. 37/E

TAG: Assegnazione agevolata dei beni ai soci