News Pubblicata il 16/09/2016

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Calcolo del super ammortamento: valgono i coefficienti tabellari

Valgono sempre i coefficienti tabellari stabiliti con DM del 31.12.1998 per il calcolo del superammortamento



Per stabilire se un bene è escluso o meno dall'ambito applicativo dell'agevolazione del super ammortamento, è necessario fare riferimento allo specifico coefficiente di ammortamento fissato dal Dm del 31 dicembre 1988, verificando che superi la soglia del 6,5%, e non a quello determinato in applicazione dell'articolo 102-bis del TUIR, questo è quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 14 settembre 2016 n. 74/E.
Si è precisato inoltre, coerentemente con quanto appena detto, che per i beni in questione la maggiorazione, ove spettante, non dovrà essere fruita in base ai coefficienti determinati in applicazione del citato articolo 102-bis, ma dovrà essere agganciata ai coefficienti stabiliti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

La questione era sorta a seguito di un'istanza di una società esercente l’attività di distribuzione di gas naturale, che ai fini fiscali, applica per l’ammortamento dei beni classificabili nelle categorie previste e determinate ai fini tariffari dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, il disposto dell’articolo 102-bis del TUIR che stabilisce che le quote di ammortamento del costo di tali beni “sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per la durata delle rispettive vite utili così come determinate ai fini tariffari dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, e riducendo il risultato del 20 per cento (…)”.

Per la costruzione del piano di ammortamento fiscale con l’agevolazione del “super ammortamento” prevista dalla Legge di Stabilità 2016, abbiamo elaborato un pratico foglio di calcolo in excel "Super ammortamento (excel)" in vendita sul Business Center.
Per approfondire l'argomento consulta il nostro Dossier sul sull'agevolazione del Super Ammortamento

Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 14.09.2016 n. 74/E

TAG: Super Ammortamento e Iper ammortamento