L’accordo 10 luglio 2016 che ha rinnovato il CCNL nettezza urbana (aziende municipalizzate) stabilisce che a decorrere dalla data del 1° gennaio 2017 la durata settimanale dell'orario normale di lavoro è fissata in 38 ore. L'introduzione del nuovo orario settimanale di 38 ore sarà preceduta dalla seguente procedura tra le parti in ordine alla determinazione delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa nelle diverse e particolari condizioni lavorative: l'azienda invierà la documentazione necessaria alle RSU congiuntamente alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti fissando un primo incontro entro 15 giorni dalla data di trasmissione. Il confronto si svilupperà nei successivi 15 giorni concludendosi comunque entro 30 giorni dall'inizio della procedura.
A totale compensazione dell'aumentato orario di lavoro, ai lavoratori in forza al 31 dicembre 2016, escluso il personale di cui all'art. 17, comma 5 del D.Lgs. n. 66/2003 ed i lavoratori cui l'azienda comunque non richieda il rispetto di un prestabilito orario di lavoro giornaliero, viene attribuito dal 1° gennaio 2017 un monte ore annuo pro-capite di permessi retribuiti pari a 30 ore, da fruire con le modalità previste dall'art. 21, lett. b, comma 1, fatta salva la misura oraria minima. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il monte ore passerà a 34 ore annuali, con esclusione del personale amministrativo e dei lavoratori dei settori indiretti non operativi nonché dei lavoratori con ridotte capacità lavorative inidonei alle mansioni operative verificati in sede aziendale.
La durata massima dell'orario di lavoro, che potrà essere richiesta e dovrà essere prestata, è ridotta a 48 ore settimanali e 9 ore giornaliere.
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