Piu che mai tempestiva in questi giorni di emergenza terremoto, la circolare della Fondazione studi consulenti del lavoro riguardante i lavoratori che prestano la loro opera per organizzazioni della protezione civile in qualità di volontari . Come noto, è possibile per questi soggetti chiedere al proprio datore di lavoro (pubblico e privato) di assentarsi dal lavoro per le attività di soccorso e di assistenza in occasione di calamità naturali o catastrofi oltre che per le attività di addestramento e simulazione, pianificate dall’Agenzia Nazionale per la Protezione civile. I volontari che partecipano alle operazioni hanno dunque diritto:
- al mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- al mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- alla copertura assicurativa ( legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti ministeriali ).
La retribuzione corrisposta è soggetta al normale trattamento previdenziale e fiscale. Il datore di lavoro deve consentire il predetto impiego per un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi e fino a 90 giorni nell’anno.
Questo regime è esteso anche:
a volontari della Croce Rossa Italiana,
• ai volontari che svolgono attività di assistenza sociale ed igienico / sanitaria,
• ai volontari lavoratori autonomi e ai volontari singoli iscritti nei “Ruolini” delle Prefetture, qualora espressamente impiegati in occasione di calamità naturali.