News Pubblicata il 07/09/2016

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Volontari protezione civile: chiarimenti dai consulenti del lavoro

Nella circolare 12 2016 la Fondazione consulenti del lavoro riassume la disciplina su permessi e rimborsi per i volontari di Protezione civile, Croce Rossa ecc.



Piu che mai tempestiva in questi giorni di emergenza terremoto, la circolare della Fondazione studi consulenti del lavoro riguardante i lavoratori che prestano la loro opera per  organizzazioni della protezione civile in qualità di volontari . Come noto, è possibile per questi soggetti chiedere al proprio datore di lavoro (pubblico e privato) di assentarsi dal lavoro per le  attività di soccorso e di assistenza in occasione di calamità naturali o catastrofi oltre che  per le attività di addestramento e simulazione, pianificate dall’Agenzia Nazionale per la Protezione civile. I volontari che partecipano alle operazioni hanno dunque diritto:

- al mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;

- al mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;

- alla copertura assicurativa ( legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti ministeriali ).

La retribuzione corrisposta è soggetta al normale trattamento previdenziale e fiscale. Il datore di lavoro deve consentire il predetto impiego per un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi e fino a 90 giorni nell’anno.

Questo  regime è esteso anche:

a volontari della Croce Rossa Italiana,

• ai volontari che svolgono attività di assistenza sociale ed igienico / sanitaria,

• ai volontari lavoratori autonomi e ai volontari singoli iscritti nei “Ruolini” delle Prefetture, qualora espressamente impiegati in occasione di calamità naturali.

Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro


1 FILE ALLEGATO:
circolare FS 12-2016 volontari

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