Secondo la Cassazione, con Sentenza 36821/2016 depositata il 5 settembre 2016, l'imprenditore che, nell’istanza di partecipazione a una gara pubblica certifica falsamente l'assenza di violazione tributarie definitivamente accertate, non commette il reato di falso se gli è stata concessa la rateazione del debito tributario da parte dell'amministrazione finanziaria prima della partecipazione alla gara, a condizione che non risulti inadempiuta anche una sola rata ovvero il piano non sia stato revocato dall'amministrazione stessa.
Come sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa in varie pronunce ciò che rileva in materia non è la tutela corretta del prelievo fiscale ma l'affidabilità dei soggetti che contrattano con la Pa.
L’inaffidabilità dei soggetti che sono incorsi in violazioni di carattere tributario rimane sospesa, però, in caso di attivazione delle procedure amministrative e giurisdizionali di controllo, mentre l’affidabilità può essere ripristinata da sanatorie legislative, dall’adesione a procedure conciliative o dagli accordi intervenuti con l’ente impositore, tra cui la rateizzazione.
Questa, rimodulando la scadenza dei debiti tributari e differendone l’esigibilità, cancella anche l’originario inadempimento dei destinatari delle cartelle esattoriali. Il carattere novativo della rateizzazione di un debito tributario è, dunque, una manifestazione del favore legislativo verso i contribuenti in temporanea difficoltà economica, ai quali viene offerta la possibilità di regolarizzare la proprio posizione tributaria senza incorrere nel rischio di insolvenza.
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