Nella sentenza 17539 la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha specificato il diritto dell'agente che recede per giusta causa al compenso minimo.
La controversia:
Nella sentenza del 2011 della Corte di Appello, accertato il recesso per giusta causa dell'agente di commercio senza rappresentanza, condannava la società al pagamento di indennità per mancato preavviso, acconto provvigioni, indennità meritocratica, e rivalutazione e interessi legali.
Il giusto recesso era stato riconosciuto per effettività volontà dell'amministratore unico della società di estromettere l'agente dall'azienda, provocando disagio nello svolgimento dell'attività (mancata consegna di materiale, rifiuto di incontrarlo e ordine di affiancamneto di personale a settimane alterne in Friuli e in Puglia).
Sentenza:
La cassazione afferma che il concetto di giusta causa, sebbene sia normato solo in materia di lavoro subordinato, è applicabile anche al rapporto di agenzia, in quanto è una norma "elastica". In particolare in merito al contratto di agenzia la componente di fiducia assume una maggiore intensità rispetto al lavoro subordinato, per cui ai fini del recesso per giusta causa è sufficiente un fatto di minor consistenza.
Inoltre la Suprema corte ha stabilito per l'agente il diritto ad un compenso provvisionale minimo che gli era stato garantito in relazione ad un arco temporale di un anno, non terminato a causa del recesso.
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