News Pubblicata il 02/09/2016

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Contrasto della povertà educativa minorile: modalità di fruizione del credito d'imposta

Definite le modalità di fruizione del credito d'imposta riconosciuto alle fondazioni che effettuano versamenti al fondo per il contrasto della povertà educativa minorile



Definite, con la pubblicazione in GU n. 187 del 11 agosto 2016 del Decreto interministeriale del 01/08/2016, le modalità applicative del contributo riconosciuto, sotto forma di credito di imposta utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici, alle istituzioni bancarie che effettuano, nell'ambito della propria attività istituzionale, i versamenti al "fondo per il contrasto della povertà educativa minorile" di cui al comma 392 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2016, destinato al sostegno di interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori.

Viene riconosciuto a queste ultime un credito d’imposta, pari al 75% per cento delle somme versate al fondo per il contrasto della povertà educativa minorile negli anni 2016 - 2017 - 2018.

Per accedere al contributo, le fondazioni devono trasmettere all’Associazione di fondazioni e di casse di risparmio Spa (ACRI), entro il 31 gennaio di ciascun anno, le delibere d’impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme stanziate per sostenere i progetti; fa eccezione l’anno in corso, per il quale il termine è fissato nei 30 giorni successivi alla data di pubblicazione in G.U. del decreto applicativo.

L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite
massimo delle risorse disponibili pari a 100 milioni di euro per ciascun anno, dal 2016 al 2018, comunica con
provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, l'ammontare del credito di imposta spettante a ciascuna
fondazione e per conoscenza all'ACRI, nei termini stabiliti dal protocollo d'intesa.

Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato.

Fonte: Fisco e Tasse



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