Consultabile anche da parte dei Consulenti del Lavoro il Cruscotto Infortuni INAIL, creato dall’Istituto al fine di consultare la documentazione sugli infortuni occorsi successivamente al 23/12/2015.
Ricordiamo che, in base a quanto previsto dall’art. 21, c. 4, del D. Lgs. n. 151/2015, “a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni”.
Pertanto il datore di lavoro, dallo scorso 23 dicembre, non è più tenuto ad istituire e vidimare il registro infortuni.
A seguito di questa semplificazione, l’INAIL ha realizzato un applicativo online, denominato appunto “Cruscotto Infortuni”, nel quale è possibile consultare gli infortuni avvenuti dal 23 dicembre. Purtroppo, però, l’applicativo era consultabile esclusivamente da parte degli Organi preposti all’attività di vigilanza, senza possibilità di consultazione da parte di altri soggetti.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in occasione di un tavolo tecnico tenuto nei mesi scorsi con i Dirigenti INAIL, aveva fatto richiesta che il Cruscotto Infortuni fosse consultabile anche dagli intermediari e dalle aziende, ritenendolo un prezioso strumento per la raccolta dei dati e per la verifica sull’andamento infortunistico per la programmazione di azioni di prevenzione.
La richiesta del CNO era stata accolta da parte dell’INAIL, che ha reso consultabili i dati contenuti nel Cruscotto già dallo scorso 9 agosto 2016.
Per la consultazione si procede dall’area riservata dei servizi on line dell’INAIL, a seguito di autenticazione con le proprie credenziali, nel menù a destra “Denunce di Infortunio e Malattia“, il primo sottomenù è proprio il “Cruscotto infortuni“.
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