La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16464 del 5 agosto 2016 ha fornito chiarimenti in merito alla competenza dell’Iva intracomunitaria.
La controversia che ha dato origine alla sentenza è la seguente:
La Corte ha dato ragione all’Agenzia delle Entrate in quanto sono di sua competenza " l'accertamento e la riscossione dell'Iva intracomunitaria al di fuori degli spazi doganali, in particolare dell'iva da assolvere all'atto dell'estrazione della merce dai depositi fiscali iva mediante il meccanismo dell'inversione contabile".
In particolare, la Corte, ha chiarito che il contenuto dell'obbligazione doganale all'importazione consiste nell'obbligo di una persona di corrispondere l'importo dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente dovuti all'importazione delle merci. L'obbligazione doganale pertanto non comprende l'Iva all'importazione, la quale ne resta estranea ed è di competenza dell'Agenzia delle Entrate.
La Cassazione ha riconosciuto una doppia competenza, in quanto:
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