Il Consiglio dei Ministri n. 124 del 28 luglio 2016, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/36/UE, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali.
Tale decreto apporta diverse modifiche testuali al decreto legislativo 286/1998 (testo unico immigrazione), in materia reingresso dei lavoratori stagionali che hanno già lavorato in Italia. Attualmente si prevede che allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia per almeno 2 anni consecutivi per lavoro stagionale, può essere rilasciato, in caso di lavori ripetitivi, un permesso pluriennale, sempre per lavoro stagionale, al massimo triennale, per la durata corrispondente all’ultimo soggiorno. Il visto di ingresso è rilasciato ogni anno e il permesso di soggiorno è revocato qualora lo straniero violi le disposizione del testo unico (art. 5, comma 3-ter, TU). La nuova disposizione in esame, modificando la norma del testo unico, pone come condizione per il rilascio del permesso pluriennale il soggiorno di almeno una volta nei 5 anni precedenti, come espressamente previsto dalla direttiva, in luogo dei 2 anni consecutivi.
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