Equitalia sul proprio sito ha pubblicato le istruzioni per i pagamenti a rate dei contribuenti decaduti riammessi dalla legge sugli enti locali (L.160/2016)
Equitalia ricorda che puo’ accedere al beneficio della nuova rateizzazione chi è decaduto entro il 30 giugno 2016.
La richiesta di dilazione è ammessa senza che vi sia obbligo di pagare integralmente le rate scadute all’atto della domanda e puo’ essere concessa per un massimo di 72 rate o anche piu’ se il piano precedente prevedeva un numero superiore.
La domanda deve essere presentata entro il termine massimo del 20 ottobre 2016.
Successivamente al 20 ottobre la riammissione puo’ essere ancora concessa ma a condizione che vengano pagate integralmente le rate scadute alla data di presentazione della domanda.
Equitalia ricorda che il contribuente riammesso alla rateizzazione decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive e che fino alla data di effettiva presentazione della domanda di riammissione, può attivare le procedure cautelari/esecutive per il recupero del debito.
In allegato il modello per la richiesta di rateizzazione dei contribuenti decaduti.