L'istanza per la riduzione contributiva in edilizia deve essere presentata a partire dal 1 settembre 2016. In mancanza della pubblicazione del decreto entro il 31 luglio la misura dello sgravio resta confermato nella stessa misura del 2015.
L’art. 29 del decreto legge 23 giugno 1995 n. 244 – convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 1995 n. 341 , prevede infatti che entro il 31 luglio di ogni anno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali confermi o ridetermini la misura dello sgravio per il settore dell'edilizia , mediante decreto assunto di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La normativa prevede, anche che decorsi 30 giorni dal 31 luglio - e sino all'adozione del decreto - si applichi la riduzione già determinata per l'anno precedente, salvo conguaglio. Poiché nel periodo suddetto non è intervenuto il decreto, l’Inps, con mess. n. 3358 del 2016 stabilisce che a decorrere dal 1° settembre 2016 le aziende potranno inoltrare l’istanza per accedere al beneficio nella misura fissata per il 2015, pari al 11,50%. Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2016.
Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia relativamente all’anno 2016 devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”.
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