Con l'ordinanza n. 15530 del 27 luglio 2016 la Cassazione fornisce un altro chiarimento nell'annosa questione dei rimborsi IRAP. Nell'ordinanza è stato chiarito che, nonostante la sentenza n. 156/2001 della Corte Costituzionale abbia reso inamissili e infondate molte questioni sulla legittimità costituzionale dell'IRAP, il vincolo dei 48 mesi per promuovere un'istanza di rimborso riguarda esclusivamente la data del versamento .
La vicenda processuale è la seguente:
Con l'ordinanza 15530 del 27 luglio 2016, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'Amministrazione finanziaria. Richiamando i precedenti pronunciamenti sulla questione, è stato affermato che si può parlare di “overruling” solo se sussistono i seguenti presupposti:
Solo in presenza di tutti questi requisiti si è in presenza di "overruling" con la conseguente esclusione della preclusione derivante dall’overruling, e la tempestività dell’atto viene valutata con riferimento alla giurisprudenza consolidata al momento dell’atto stesso.
Con riferimento al caso esaminato, per il giudice di legittimità, la Ctr ha errato nel richiamare l’applicazione dell’overruling non sussistendone i descritti presupposti.
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