La Corte di Cassazione, sezione 5 penale, con la sentenza 34935/16 depositata il 17 agosto precisa che per accedere al patrocinio gratuito a spese dello Stato il limite di reddito deve intendersi al netto degli oneri deducibili.
La Corte conclude escludendo che gli oneri deducibili possano concorrere alla determinazione del reddito per accedere al patrocinio gratuito, in quanto “gli oneri deducibili individuano la parte di reddito di cui, per ragioni di politica legislativa, non si deve tener conto per determinare il livello di contribuzione del singolo alle spese della collettività, tanto vale anche nel momento di attivazione dei meccanismi giudiziari, che comportano un costo per la collettività cui devesi far fronte con i prelievi riferibili a redditi realmenti espressivi della capacità contributiva del soggetto interessato”
La Corte prosegue precisando che concorrono invece alla determinazione del reddito per accedere al patrocinio gratuito i redditi esenti, quelli soggetti alla tassazione alla fonte e quelli soggetti a imposta sostitutiva.