Quando si apre una nuova attività e si richiede all’Agenzia la partita IVA, deve essere comunicata la tipologia di attività che si intende svolgere. Com’è noto, i codici attività sono identificati nella tabella di “Classificazione delle attività economiche – ATECO 2007”.
Il codice ATECO, data la sua importanza (ad esempio per gli studi di settore) deve essere riportato in ogni atto/dichiarazione presentato all’Agenzia delle Entrate; pertanto nel caso in cui si decida di variare la tipologia di attività (e il conseguente codice ATECO associato alla partita iva) deve essere presentata la “dichiarazione di variazione” tramite i modelli AA9/11- AA7/10. La dichiarazione di variazione deve essere presentata entro i successivi 30 giorni; e per omessa presentazione è prevista l’applicazione di una sanzione.
Per evitare la sanzione, se la modifica della tipologia dell’attività è avvenuta nel corso del periodo d’imposta è sufficiente indicare in UNICO il codice ATECO corretto e presentarlo entro i termini (30 settembre).
Il prossimo 30 settembre 2016 scade quindi il termine per sanare l’omessa/errata comunicazione commessa nel 2015, senza incorrere nelle sanzioni. Infatti in questa ipotesi trova applicazione la causa di non punibilità di cui all’art. 6, co. 5-bis, D.Lgs. 472/1997, che stabilisce che “Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo”.
Per aggiornamenti e approfondimenti segui i Dossier dedicati a UNICO 2016: UNICOPF 2016, UNICOSC 2016 e UNICOSP 2016